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Art.
1 -
COSTITUZIONE.
ART. 1)
COSTITUZIONE. E' costituita in Condove l'Associazione denominata "VALSUSA FILMFEST", senza scopo di lucro.
L'Associazione ha la
forma di associazione non riconosciuta ai sensi di legge ed è retta dalle
norme e principi della Carta Costituzionale, che si intendono e dichiarano
qui, espressamente, direttamente applicabili anche ai rapporti fra associati
e Associazione, dalle norme di cui al capo II del Titolo II del I libro del
Codice Civile e di quelle di cui al presente Statuto
ART. 2)
SEDE E DURATA.
L'Associazione ha
sede in Condove (TO), via Roma n. 1.La sede potrà essere trasferita,
nell'ambito dello stesso Comune, con deliberazione dell'Assemblea
Ordinaria. L'Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2010; potrà
essere prorogata alla scadenza con deliberazione dell'Assemblea
Straordinaria adottata con maggioranza qualificata dei due terzi dei
soci; con le stesse modalità e maggioranza potrà, altresì, in ogni tempo
esserne deliberato lo scioglimento anticipato.
ART. 3)
OGGETTO SOCIALE.
L'Associazione si propone lo scopo di organizzare nella primavera di ogni anno nel territorio della Valle di Susa ed in concomitanza con la ricorrenza del 25 aprile, la manifestazione culturale denominata "VALSUSA FILMFEST", festival-concorso di filmati, video e altri mezzi audiovisivi sui temi del recupero della memoria storica, della resistenza e dell'antifascismo, della difesa dell'ambiente, con particolare riferimento all'ambito della Valle di Susa, secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 4. L'Associazione potrà, in collegamento con la manifestazione principale della primavera, organizzare e promuovere in ogni periodo dell'anno iniziative e manifestazioni collaterali, mostre, dibattiti, proiezioni ed altre iniziative culturali riguardanti i temi del VALSUSA FILMFEST.
In particolare, la
rassegna CINEMA IN VERTICALE, da tenersi ogni anno, prima del concorso. A tal fine, l’Associazione potrà, intendendosi l'elencazione come meramente esemplificativa e non esaustiva:
Per la realizzazione
dell'oggetto sociale, l'Associazione potrà, senza alcuna speciale
autorizzazione dell'Assemblea, compiere qualsiasi attività negoziale,
stipulare convenzioni con terzi ed enti pubblici, acquistare beni mobili od
immobili, rilasciare garanzie e fideiussioni, accedere al credito bancario,
concedere e richiedere dilazioni nei pagamenti, rilasciare titoli di
credito, stipulare mutui e contratti bancari, fermo restando l'assoluto
divieto di svolgere attività commerciale e lucrativa. Si potranno accettare
sponsorizzazioni /contributi/collaborazione da parte di enti e privati
purché compatibili con le finalità del festival a discrezione del consiglio
direttivo.
ART. 4)
MANIFESTAZIONE VALSUSA FILMFEST. La manifestazione denominata "VALSUSA FILMFEST" deve essere organizzata, ogni anno, in concomitanza con la ricorrenza del 25 aprile, nell'ambito del territorio della Valle di Susa. E’ preceduta temporalmente dalla rassegna cinematografica sulla montagna denominata “CINEMA IN VERTICALE”. Le due manifestazioni saranno coordinate da due referenti nominati dall’assemblea, coincidenti con la carica di Vicepresidente. Le due sezioni avranno piena autonomia nell’organizzare e potranno dotarsi di un gruppo di lavoro ai fini di poter svolgere le manifestazioni nel modo migliore possibile. Le decisioni prese all’interno di ogni struttura, saranno finalizzate a dare al Valsusa Filmfest risalto e ricchezza di contenuti.
Il responsabile di
ognuno dei due settori produrrà un programma che sarà presentato in sede di
Assemblea per l’approvazione e ratificato dal direttivo.
ART. 5)
PATRIMONIO SOCIALE - FINANZIAMENTO. Il patrimonio sociale è costituito dai proventi della quota sociale annuale, dagli acquisti effettuati, dai contributi e donativi comunque pervenuti, da ogni altra attività patrimoniale o credito imputabile all'Associazione. Il patrimonio sociale è esclusivamente destinato alla realizzazione degli scopi sociali e non potrà per nessuna ragione essere destinato ad altri fini. L'importo della quota sociale da versarsi da parte di ogni socio entro il 31 maggio di ogni anno, è fissato ogni anno, nel minimo, dall'Assemblea. Durante la vita dell'Associazione non potrà farsi luogo ad alcuna restituzione delle quote sottoscritte, né a distribuzione fra i soci del patrimonio sociale o di parte di esso, neppure in caso di esclusione o recesso del socio. All'atto dello scioglimento della Associazione, l'eventuale risultato attivo della liquidazione del patrimonio dovrà essere ripartito in maniera paritaria fra tutti i soci allora esistenti, ovvero devoluto all'ANPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, o ad altra associazione senza scopo di lucro.
L'esercizio finanziario
dell'Associazione inizia a gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni
anno.
ART. 6)
I SOCI. Il numero dei soci è illimitato. Chiunque, cittadino italiano o straniero, può essere socio dell'Associazione, purché ne condivida gli scopi e l'attività. Possono divenire socie anche associazioni e altre persone giuridiche senza scopo di lucro che abbiano un oggetto sociale coincidente con quello dell'Associazione; in tal caso la persona giuridica dovrà indicare quale sia la persona fisica incaricata, in nome e per conto della stessa, di partecipare alle adunanze dell'Associazione. Le persone fisiche indicate quali rappresentanti di una persona giuridica non potranno, in quanto tali, ricoprire cariche nell'Associazione; le stesse potranno, per contro, essere ammesse, con pienezza di diritti, anche come soci individuali.
Per la particolare
importanza storica che i soci dell’Anpi hanno avuto, faranno parte
dell’Associazione in qualità di soci onorari senza diritto di voto i
rappresentanti dell’Anpi di Bussoleno e dintorni e dell’Anpi di Condove e
dintorni che hanno seguito il percorso del Valsusa Filmfest fin dalla sua
fondazione.
ART. 7)
SOCI. Chi intende divenire socio dell'Associazione deve presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, impegnandosi a rispettarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti ed a versare la quota sociale stabilita per l'anno in corso. Le associazioni o le persone giuridiche che chiedano di essere ammesse dovranno produrre, a supporto della domanda, una copia del proprio statuto affinché sia possibile verificare la coincidenza del loro oggetto sociale con quello dell'Associazione Valsusa Filmfest. Sulle domande di ammissione il Consiglio Direttivo delibera insindacabilmente nella prima adunanza utile tenuta dopo il ricevimento della domanda. In caso di deliberazione favorevole il Presidente provvede all'iscrizione del nuovo socio nel libro soci e dà comunicazione dell'avvenuta ammissione all'interessato.
In nessun caso
l'aspirante socio può vantare un diritto ad essere ammesso nella
Associazione.
ART. 8)
DIRITTI DEI SOCI. I soci hanno il diritto di partecipare alla vita associativa nelle forme e nei modi previsti dallo Statuto; di prendere parte alle Assemblee e di richiederne la convocazione ai sensi dello Statuto e di partecipare alle elezioni delle cariche sociali e di esservi eletti. Non possono, tuttavia, partecipare alle votazioni delle Assemblee i soci che non siano in regola con il pagamento della quota sociale annuale. I soci possono formulare proposte agli organi dirigenti dell'Associazione richiedendo un pronunciamento sulle stesse.
I soci hanno il diritto
di prendere visione in qualunque momento dei libri sociali; possono estrarre
copia delle annotazioni riportate sul libro soci e sui libri delle
deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
ART. 9)
DOVERI DEI SOCI.
I soci sono obbligati a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni legalmente assunte dagli Organi associativi. Essi devono astenersi da atti che possano danneggiare gli interessi sociali e da comportamenti che possano ledere l'immagine dell'Associazione. I soci sono obbligati al versamento, nel termine fissato dall'articolo 5 del presente Statuto, della quota annuale almeno nella misura minima fissata dall'Assemblea.
Il socio è obbligato a
comunicare all'Associazione il proprio indirizzo o recapito, dando
successiva indicazione degli eventuali cambiamenti
ART. 10)
PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO.
La qualità di socio
si perde per recesso, morte od esclusione.
ART. 11)
RECESSO. Il socio può recedere in ogni momento per qualunque motivo dall'Associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dal momento di ricevimento della relativa dichiarazione. Sulla dichiarazione di recesso il Consiglio Direttivo delibera una semplice presa d'atto, autorizzando il Presidente alla cancellazione del socio dal libro soci.
Il socio receduto resta
obbligato al pagamento della quota sociale dell'anno in corso, qualora detto
pagamento non fosse ancora avvenuto.
ART. 12)
ESCLUSIONE. Può essere escluso dall'Associazione il socio che contravvenga gravemente e ripetutamente allo Statuto, ai Regolamenti od alle deliberazioni sociali legalmente adottate, che compia atti che danneggino comunque l'Associazione o che tenga comportamenti lesivi dell'immagine della stessa. Può, altresì, essere escluso il socio che non provveda per due anni consecutivi al pagamento della quota annuale e quello che sia diventato irreperibile all'indirizzo comunicato all'Associazione. Può essere escluso il socio che per due anni (senza motivazioni) non prende parte all’organizzazione e alla vita associativa dell’associazione oppure che non partecipa alle assemblee. Competente a deliberare l'esclusione del socio è il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, prima di provvedere all'esclusione, salvo che si tratti di esclusione motivata dalla sopravvenuta irreperibilità del socio, deve invitare il socio, a mezzo di lettera raccomandata, a regolarizzare la propria posizione o il suo comportamento, contestandogli il comportamento non regolare ed invitandolo ad esporre le proprie ragioni discolpa. La delibera di esclusione non può essere adottata che trascorsi 30 giorni dall'avviso di cui al precedente senza che siano state presentate giustificazioni o difese, ovvero che dopo il ricevimento delle giustificazioni stesse e dopo che queste siano state congruamente vagliate e discusse. La delibera di esclusione deve essere motivata e deve essere comunicata al socio a mezzo di lettera raccomandata.
L'esclusione ha effetto
dal giorno di ricevimento da parte del socio del relativo avviso, sempreché
non sia stata deliberata per irreperibilità del socio nel qual caso l'avviso
non è dovuto e la deliberazione ha effetto immediato.
ART. 13)
AMICI DEL
VALSUSA FILMFEST.
L’associazione Valsusa
Filmfest vuole inoltre aprirsi ai tanti sostenitori amici collaboratori che
gravitano nell’area del festival e istituisce pertanto una seconda categoria
di appartenenti “Amici del valsusa Filmfest” i quali non avranno diritto di
voto nell’assemblea, ma potranno contribuire allo sforzo ideativo, alla
costruzione del programma o attraverso le forme che riterranno opportune.
ART. 14)
ORGANI
DELL'ASSOCIAZIONE.
Sono
organi necessari dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio
Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente.
ART. 15)
ASSEMBLEA
DEI SOCI.
L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci dell'Associazione
convenuti su convocazione deliberata dal Consiglio Direttivo che deve
fissare l'Ordine del Giorno dell'adunanza.
ART. 16)
ASSEMBLEA
ORDINARIA.
L'Assemblea ordinaria
dei soci si riunisce almeno una volta all'anno, entro il mese di ottobre,
per gli adempimenti di propria competenza relativi all'approvazione del
rendiconto economico, per l'esame e la discussione dell'attività dell'anno
precedente, per la discussione e l'approvazione degli indirizzi per
l'attività dell'anno in corso e per il rinnovo, eventuale, degli organi
direttivi. - approvare il rendiconto economico dell'anno trascorso; - prendere atto ed approvare la relazioni del Consiglio Direttivo sull'attività svolta; - discutere ed approvare gli indirizzi generali dell'attività da svolgere; - determinare ogni anno l'ammontare della quota sociale dovuta da ogni socio; - stabilire il numero dei componenti il Consiglio Direttivo, al momento del rinnovo delle cariche, nel rispetto dei minimi e dei massimi fissati dallo Statuto; - eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e gli eventuali Revisori; - revocare le nomine dei componenti del Consiglio Direttivo, il Tesoriere, i Revisori nei casi, con le forme e le maggioranza previste dai successivi articoli 25 e 27.
- deliberare
su qualunque altra questione sottoposta alla sua attenzione dal Consiglio
Direttivo, purché non sia riservata dallo Statuto alla competenza
dell'Assemblea Straordinaria.
Nelle votazioni
relative il rinnovo della cariche si procede a scrutinio segreto, salvo che
i presenti, all'unanimità, deliberino di effettuare la votazione palese; in
ogni altra votazione si procede a scrutinio palese, salvo che l'assemblea, a
maggioranza, non deliberi di procedere a votazione segreta.
ART. 17)
ASSEMBLEA
STRAORDINARIA.
L'Assemblea Straordinaria dell'Associazione si riunisce esclusivamente su
convocazione del Consiglio Direttivo per l'adozione delle deliberazioni
demandate alla sua competenza dallo Statuto.
ART. 18)
CONSIGLIO
DIRETTIVO.
Il Consiglio Direttivo
è l'organo deputato alla gestione ordinaria e straordinaria
dell'Associazione: deve relazionare all'Assemblea, almeno una volta all'anno
nella adunanza dell'Assemblea Ordinaria da tenersi entro il mese di marzo,
sull'attività svolta nell'anno trascorso e sui programmi e progetti per il
futuro e l'anno in corso; nella stessa adunanza deve presentare
all'Assemblea il rendiconto dettagliato dei movimenti contabili
dell'esercizio trascorso.
ART. 19)
DURATA DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO.
Il
Consiglio Direttivo resta in carica tre anni.
ART. 20)
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.
Il
Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione
ogniqualvolta sia necessario e, comunque, almeno una volta ogni tre mesi.
ART. 21)
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.
La
presidenza del Consiglio Direttivo è tenuta dal Presidente dell'Associazione
che sceglie fra i soci presenti il Segretario perché lo assista e rediga il
verbale della riunione.
ART. 22)
IL
PRESIDENTE, COMPITI.
Il Presidente ha la
legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi, ad ogni
effetto di legge. Presiede e convoca l'Assemblea, su deliberazione del
Consiglio Direttivo, e il Consiglio Direttivo stesso.
ART. 23)
NOMINA DEL
PRESIDENTE.
Il
Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, nel suo seno, nella prima
riunione successiva alla sua nomina, o, comunque, nella prima riunione
successiva al venire meno, per qualsiasi causa del Presidente stesso.
ART. 24)
VICEPRESIDENTE.
Il
Vicepresidente è un organo necessario dell'Associazione, è nominato dal
Consiglio Direttivo, nel suo seno.
ART. 25)
TESORIERE.
Il Tesoriere è l'organo
statutario incaricato della tenuta dei rendiconti contabili
dell'Associazione e della custodia delle disponibilità liquide di cassa e di
banca.
ART. 26)
NOMINA DEL
TESORIERE.
Il
Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo, nel suo seno, nella prima
riunione successiva alla sua nomina, o, comunque, nella prima riunione
successiva al venire meno, per qualsiasi causa, del Tesoriere stesso.
ART. 27)
COLLEGIO DEI
REVISORI.
Il Collegio dei
Revisori è un organo facoltativo dell'Associazione, può essere nominato
dall'Assemblea Ordinaria ove se se ne ravvisi l'opportunità. ART. 28) RESPONSABILITÀ.
ART. 29)
LIBRI
SOCIALI.
A
cura e sotto la responsabilità del Consiglio Direttivo devono essere
istituiti e mantenuti aggiornati, con annotazioni leggibili e veritiere, il
libro dei Verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, il libro Soci.
ART. 30)
RINVIO. Per tutto quanto non stabilito dal presente Statuto si rinvia alle norme di legge.
Letto, approvato e sottoscritto in calce ed intercalare a Condove, il 25 ottobre 2008
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