Lo statuto
Art. 2 – SEDE E DURATA.
Art. 3 – OGGETTO SOCIALE.
Art. 4 – MANIFESTAZIONE VALSUSA FILMFEST.
Art. 5 – PATRIMONIO SOCIALE – FINANZIAMENTO.
Art. 6 – I SOCI.
Art. 7 – SOCI.
Art. 8 – DIRITTI DEI SOCI.
Art. 9 – DOVERI DEI SOCI.
Art. 10 – PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO.
Art. 11 – RECESSO.
Art. 12 – ESCLUSIONE.
Art. 13 – AMICI DEL VALSUSA FILMFEST.
Art. 14 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE.
Art. 15 – ASSEMBLEA DEI SOCI.
Art. 16 – ASSEMBLEA ORDINARIA.
Art. 17 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA.
Art. 18 – CONSIGLIO DIRETTIVO.
Art. 19 – DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.
Art. 20 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.
Art. 21 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.
Art. 22 – IL PRESIDENTE, COMPITI.
Art. 23 – NOMINA DEL PRESIDENTE.
Art. 24 – VICEPRESIDENTE.
Art. 25 – TESORIERE.
Art. 26 – NOMINA DEL TESORIERE.
Art. 27 – COLLEGIO DEI REVISORI.
Art. 28 – RESPONSABILITA’
Art. 29 – LIBRI SOCIALI.
Art. 30 – RINVIO.
ART. 1) COSTITUZIONE.
E’ costituita in Condove l’Associazione denominata “VALSUSA FILMFEST”, senza scopo di lucro.
L’Associazione ha la forma di associazione non riconosciuta ai sensi di legge ed è retta dalle norme e principi della Carta Costituzionale, che si intendono e dichiarano qui, espressamente, direttamente applicabili anche ai rapporti fra associati e Associazione, dalle norme di cui al capo II del Titolo II del I libro del Codice Civile e di quelle di cui al presente Statuto
ART. 2) SEDE E DURATA.
L’Associazione ha sede in Condove (TO), via Roma n. 1.La sede potrà essere trasferita, nell’ambito dello stesso Comune, con deliberazione dell’Assemblea Ordinaria. L’Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2010; potrà essere prorogata alla scadenza con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria adottata con maggioranza qualificata dei due terzi dei soci; con le stesse modalità e maggioranza potrà, altresì, in ogni tempo esserne deliberato lo scioglimento anticipato.
ART. 3) OGGETTO SOCIALE
L’Associazione si propone lo scopo di organizzare nella primavera di ogni anno nel territorio della Valle di Susa ed in concomitanza con la ricorrenza del 25 aprile, la manifestazione culturale denominata “VALSUSA FILMFEST”, festival-concorso di filmati, video e altri mezzi audiovisivi sui temi del recupero della memoria storica, della resistenza e dell’antifascismo, della difesa dell’ambiente, con particolare riferimento all’ambito della Valle di Susa, secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 4.
L’Associazione potrà, in collegamento con la manifestazione principale della primavera, organizzare e promuovere in ogni periodo dell’anno iniziative e manifestazioni collaterali, mostre, dibattiti, proiezioni ed altre iniziative culturali riguardanti i temi del VALSUSA FILMFEST.
In particolare, la rassegna CINEMA IN VERTICALE, da tenersi ogni anno, prima del concorso.
A tal fine, l’Associazione potrà, intendendosi l’elencazione come meramente esemplificativa e non esaustiva:
– | organizzare ed allestire in proprio o in collaborazione con istituzioni o privati manifestazioni, proiezioni, convegni, conferenze, corsi, iniziative editoriali e dibattiti; |
– | promuovere l’organizzazione da parte di terzi o istituzioni di manifestazioni, proiezioni, convegni, conferenze, corsi, iniziative editoriali e dibattiti; |
– | collaborare con privati ed istituzioni alla realizzazione di manifestazioni, proiezioni e altre simili attività inerenti l’oggetto sociale; |
– | mantenere relazioni e contatti con registi, produttori e realizzatori di opere cinematografiche, video ed audiovisive; con enti, archivi ed organismi a ciò dedicati; con enti, archivi, istituzioni ed associazioni di ricerca storica e etnografica; con associazioni per la salvaguardia dell’ambiente e delle tradizioni e culture locali; |
– | incentivare la conoscenza e lo studio del cinema e delle forme di espressione audiovisiva, della loro storia e delle tecniche di realizzazione; |
– | incentivare la conoscenza e lo studio della storia locale, della storia dell’antifascismo e della resistenza, della storia del movimento operaio, delle tradizioni e delle culture locali; |
– | incentivare la conoscenza e lo studio dell’ambiente naturale e la salvaguardia dello stesso. |
Per la realizzazione dell’oggetto sociale, l’Associazione potrà, senza alcuna speciale autorizzazione dell’Assemblea, compiere qualsiasi attività negoziale, stipulare convenzioni con terzi ed enti pubblici, acquistare beni mobili od immobili, rilasciare garanzie e fideiussioni, accedere al credito bancario, concedere e richiedere dilazioni nei pagamenti, rilasciare titoli di credito, stipulare mutui e contratti bancari, fermo restando l’assoluto divieto di svolgere attività commerciale e lucrativa. Si potranno accettare sponsorizzazioni /contributi/collaborazione da parte di enti e privati purché compatibili con le finalità del festival a discrezione del consiglio direttivo.
ART. 4) MANIFESTAZIONE VALSUSA FILMFEST.
La manifestazione denominata “VALSUSA FILMFEST” deve essere organizzata, ogni anno, in concomitanza con la ricorrenza del 25 aprile, nell’ambito del territorio della Valle di Susa.
E’ preceduta temporalmente dalla rassegna cinematografica sulla montagna denominata “CINEMA IN VERTICALE”. Le due manifestazioni saranno coordinate da due referenti nominati dall’assemblea, coincidenti con la carica di Vicepresidente.
Le due sezioni avranno piena autonomia nell’organizzare e potranno dotarsi di un gruppo di lavoro ai fini di poter svolgere le manifestazioni nel modo migliore possibile.
Le decisioni prese all’interno di ogni struttura, saranno finalizzate a dare al Valsusa Filmfest risalto e ricchezza di contenuti.
Il responsabile di ognuno dei due settori produrrà un programma che sarà presentato in sede di Assemblea per l’approvazione e ratificato dal direttivo.
ART. 5) PATRIMONIO SOCIALE – FINANZIAMENTO.
Il patrimonio sociale è costituito dai proventi della quota sociale annuale, dagli acquisti effettuati, dai contributi e donativi comunque pervenuti, da ogni altra attività patrimoniale o credito imputabile all’Associazione.
Il patrimonio sociale è esclusivamente destinato alla realizzazione degli scopi sociali e non potrà per nessuna ragione essere destinato ad altri fini.
L’importo della quota sociale da versarsi da parte di ogni socio entro il 31 maggio di ogni anno, è fissato ogni anno, nel minimo, dall’Assemblea.
Durante la vita dell’Associazione non potrà farsi luogo ad alcuna restituzione delle quote sottoscritte, né a distribuzione fra i soci del patrimonio sociale o di parte di esso, neppure in caso di esclusione o recesso del socio.
All’atto dello scioglimento della Associazione, l’eventuale risultato attivo della liquidazione del patrimonio dovrà essere ripartito in maniera paritaria fra tutti i soci allora esistenti, ovvero devoluto all’ANPI, Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, o ad altra associazione senza scopo di lucro.
L’esercizio finanziario dell’Associazione inizia a gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
ART. 6) I SOCI.
Il numero dei soci è illimitato.
Chiunque, cittadino italiano o straniero, può essere socio dell’Associazione, purché ne condivida gli scopi e l’attività.
Possono divenire socie anche associazioni e altre persone giuridiche senza scopo di lucro che abbiano un oggetto sociale coincidente con quello dell’Associazione; in tal caso la persona giuridica dovrà indicare quale sia la persona fisica incaricata, in nome e per conto della stessa, di partecipare alle adunanze dell’Associazione.
Le persone fisiche indicate quali rappresentanti di una persona giuridica non potranno, in quanto tali, ricoprire cariche nell’Associazione; le stesse potranno, per contro, essere ammesse, con pienezza di diritti, anche come soci individuali.
Per la particolare importanza storica che i soci dell’Anpi hanno avuto, faranno parte dell’Associazione in qualità di soci onorari senza diritto di voto i rappresentanti dell’Anpi di Bussoleno e dintorni e dell’Anpi di Condove e dintorni che hanno seguito il percorso del Valsusa Filmfest fin dalla sua fondazione.
ART. 7) SOCI.
Chi intende divenire socio dell’Associazione deve presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, impegnandosi a rispettarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti ed a versare la quota sociale stabilita per l’anno in corso.
Le associazioni o le persone giuridiche che chiedano di essere ammesse dovranno produrre, a supporto della domanda, una copia del proprio statuto affinché sia possibile verificare la coincidenza del loro oggetto sociale con quello dell’Associazione Valsusa Filmfest.
Sulle domande di ammissione il Consiglio Direttivo delibera insindacabilmente nella prima adunanza utile tenuta dopo il ricevimento della domanda.
In caso di deliberazione favorevole il Presidente provvede all’iscrizione del nuovo socio nel libro soci e dà comunicazione dell’avvenuta ammissione all’interessato.
In nessun caso l’aspirante socio può vantare un diritto ad essere ammesso nella Associazione.
ART. 8) DIRITTI DEI SOCI.
I soci hanno il diritto di partecipare alla vita associativa nelle forme e nei modi previsti dallo Statuto; di prendere parte alle Assemblee e di richiederne la convocazione ai sensi dello Statuto e di partecipare alle elezioni delle cariche sociali e di esservi eletti.
Non possono, tuttavia, partecipare alle votazioni delle Assemblee i soci che non siano in regola con il pagamento della quota sociale annuale.
I soci possono formulare proposte agli organi dirigenti dell’Associazione richiedendo un pronunciamento sulle stesse.
I soci hanno il diritto di prendere visione in qualunque momento dei libri sociali; possono estrarre copia delle annotazioni riportate sul libro soci e sui libri delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
ART. 9) DOVERI DEI SOCI.
I soci sono obbligati a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni legalmente assunte dagli Organi associativi.
Essi devono astenersi da atti che possano danneggiare gli interessi sociali e da comportamenti che possano ledere l’immagine dell’Associazione.
I soci sono obbligati al versamento, nel termine fissato dall’articolo 5 del presente Statuto, della quota annuale almeno nella misura minima fissata dall’Assemblea.
Il socio è obbligato a comunicare all’Associazione il proprio indirizzo o recapito, dando successiva indicazione degli eventuali cambiamenti
ART. 10) PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO.
La qualità di socio si perde per recesso, morte od esclusione.
ART. 11) RECESSO.
Il socio può recedere in ogni momento per qualunque motivo dall’Associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
Il recesso ha effetto dal momento di ricevimento della relativa dichiarazione.
Sulla dichiarazione di recesso il Consiglio Direttivo delibera una semplice presa d’atto, autorizzando il Presidente alla cancellazione del socio dal libro soci.
Il socio receduto resta obbligato al pagamento della quota sociale dell’anno in corso, qualora detto pagamento non fosse ancora avvenuto.
ART. 12) ESCLUSIONE.
Può essere escluso dall’Associazione il socio che contravvenga gravemente e ripetutamente allo Statuto, ai Regolamenti od alle deliberazioni sociali legalmente adottate, che compia atti che danneggino comunque l’Associazione o che tenga comportamenti lesivi dell’immagine della stessa.
Può, altresì, essere escluso il socio che non provveda per due anni consecutivi al pagamento della quota annuale e quello che sia diventato irreperibile all’indirizzo comunicato all’Associazione.
Può essere escluso il socio che per due anni (senza motivazioni) non prende parte all’organizzazione e alla vita associativa dell’associazione oppure che non partecipa alle assemblee.
Competente a deliberare l’esclusione del socio è il Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo, prima di provvedere all’esclusione, salvo che si tratti di esclusione motivata dalla sopravvenuta irreperibilità del socio, deve invitare il socio, a mezzo di lettera raccomandata, a regolarizzare la propria posizione o il suo comportamento, contestandogli il comportamento non regolare ed invitandolo ad esporre le proprie ragioni discolpa.
La delibera di esclusione non può essere adottata che trascorsi 30 giorni dall’avviso di cui al precedente senza che siano state presentate giustificazioni o difese, ovvero che dopo il ricevimento delle giustificazioni stesse e dopo che queste siano state congruamente vagliate e discusse.
La delibera di esclusione deve essere motivata e deve essere comunicata al socio a mezzo di lettera raccomandata.
L’esclusione ha effetto dal giorno di ricevimento da parte del socio del relativo avviso, sempreché non sia stata deliberata per irreperibilità del socio nel qual caso l’avviso non è dovuto e la deliberazione ha effetto immediato.
ART. 13) AMICI DEL VALSUSA FILMFEST.
L’associazione Valsusa Filmfest vuole inoltre aprirsi ai tanti sostenitori amici collaboratori che gravitano nell’area del festival e istituisce pertanto una seconda categoria di appartenenti “Amici del valsusa Filmfest” i quali non avranno diritto di voto nell’assemblea, ma potranno contribuire allo sforzo ideativo, alla costruzione del programma o attraverso le forme che riterranno opportune.
ART. 14) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE.
Sono organi necessari dell’Associazione: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente.
Sono organi facoltativi dell’Associazione il Tesoriere e il Collegio dei Revisori. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
ART. 15) ASSEMBLEA DEI SOCI.
L’Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci dell’Associazione convenuti su convocazione deliberata dal Consiglio Direttivo che deve fissare l’Ordine del Giorno dell’adunanza.
E’ ammessa la partecipazione per delega, purché questa sia conferita per scritto ad un altro socio avente diritto al voto e fatta pervenire attraverso qualsiasi mezzo, compresa la posta elettronica.
Non è ammessa, da parte di uno stesso socio, la rappresentanza di più di tre altri soci.
L’Assemblea è ordinaria o straordinaria.
L’Avviso di convocazione, a cura del Presidente, deve essere portato a conoscenza di tutti i soci, a mezzo di posta ordinaria o via e-mail e di affissione nei locali dell’Associazione, almeno cinque giorni prima della riunione e deve contenere l’indicazione dell’Ordine del Giorno.
L’Assemblea non può deliberare su punti che non siano posti all’Ordine del Giorno salve le eccezioni stabilite dallo Statuto.
La presidenza dell’Assemblea è tenuta dal Presidente dell’Associazione che sceglie fra i soci presenti il Segretario perché lo assista e rediga il verbale della riunione.
Di tutte le Assemblee dell’Associazione deve essere redatto un verbale da inserirsi, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nel libro dei Verbali dell’Assemblea.
Ogni socio ha diritto ad un voto, sia che si tratti di persona fisica che di associazione o persona giuridica.
Tutte le deliberazioni dell’Assemblea sono assunte con voto palese ed a maggioranza semplice dei votanti, salvo che lo Statuto non prescriva espressamente diverse modalità di votazione o diverse maggioranze per particolari argomenti.
ART. 16) ASSEMBLEA ORDINARIA.
L’Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta all’anno, entro il mese di ottobre, per gli adempimenti di propria competenza relativi all’approvazione del rendiconto economico, per l’esame e la discussione dell’attività dell’anno precedente, per la discussione e l’approvazione degli indirizzi per l’attività dell’anno in corso e per il rinnovo, eventuale, degli organi direttivi.
Può inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo ogniqualvolta lo ritenga opportuno e deve esserlo quando una richiesta di convocazione, con indicazione dell’Ordine del Giorno, sia presentata al Consiglio sottoscritta da un terzo dei soci iscritti, in regola con il pagamento della quota sociale.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
L’Assemblea ordinaria è competente per:
– approvare il rendiconto economico dell’anno trascorso;
– prendere atto ed approvare la relazioni del Consiglio Direttivo sull’attività svolta;
– discutere ed approvare gli indirizzi generali dell’attività da svolgere;
– determinare ogni anno l’ammontare della quota sociale dovuta da ogni socio;
– stabilire il numero dei componenti il Consiglio Direttivo, al momento del rinnovo delle cariche, nel rispetto dei minimi e dei massimi fissati dallo Statuto;
– eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e gli eventuali Revisori;
– revocare le nomine dei componenti del Consiglio Direttivo, il Tesoriere, i Revisori nei casi, con le forme e le maggioranza previste dai successivi articoli 25 e 27.
– deliberare su qualunque altra questione sottoposta alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo, purché non sia riservata dallo Statuto alla competenza dell’Assemblea Straordinaria.
Nelle votazioni relative il rinnovo della cariche si procede a scrutinio segreto, salvo che i presenti, all’unanimità, deliberino di effettuare la votazione palese; in ogni altra votazione si procede a scrutinio palese, salvo che l’assemblea, a maggioranza, non deliberi di procedere a votazione segreta.
In caso di scrutinio segreto, se le persone da eleggere sono più di due, ogni socio potrà indicare sulla scheda un numero di nomi non superiore a tre quarti dei posti disponibili.
In caso di votazioni per elezione a cariche sociali, in caso parità di voti fra candidati, se il numero di questi è superiore ai posti disponibili, si procede a nuova votazione di ballottaggio e, in caso di ulteriore parità, vengono proclamati eletti i soci con maggiore anzianità associativa.
ART. 17) ASSEMBLEA STRAORDINARIA.
L’Assemblea Straordinaria dell’Associazione si riunisce esclusivamente su convocazione del Consiglio Direttivo per l’adozione delle deliberazioni demandate alla sua competenza dallo Statuto.
L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia intervenuto un numero di soci almeno pari ai due terzi degli iscritti.
Non essendo raggiunto il numero legale nella prima convocazione, l’Assemblea straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione quando sia presente un numero di soci almeno pari alla metà degli iscritti. Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno un termine di 24 ore.
L’Assemblea straordinaria è esclusivamente competente per deliberare sulle modificazioni dello Statuto sociale, salvo che si tratti del mero trasferimento della sede sociale nell’ambito del Comune, sulla proposta di proroga e di scioglimento anticipato dell’Associazione.La deliberazione riguardante la modifica dell’oggetto sociale deve essere approvata con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.
Le deliberazioni di proroga o di scioglimento anticipato dell’Associazione devono essere adottate con la maggioranza qualificata.
ART. 18) CONSIGLIO DIRETTIVO.
Il Consiglio Direttivo è l’organo deputato alla gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione: deve relazionare all’Assemblea, almeno una volta all’anno nella adunanza dell’Assemblea Ordinaria da tenersi entro il mese di marzo, sull’attività svolta nell’anno trascorso e sui programmi e progetti per il futuro e l’anno in corso; nella stessa adunanza deve presentare all’Assemblea il rendiconto dettagliato dei movimenti contabili dell’esercizio trascorso.
Il Consiglio Direttivo è dotato di competenza generale per la realizzazione degli scopi sociali, salve le competenze, da intendersi residuali, delle Assemblee.
Il Consiglio Direttivo è, quindi, autorizzato a deliberare il compimento e la stipulazione di atti, negozi e contratti di qualsiasi tipo, nessuno escluso, senza che siano necessarie particolari autorizzazioni dell’Assemblea.
Esso è pertanto autorizzato, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, senza necessità di deleghe o autorizzazioni di sorta da parte dell’Assemblea, anche a stipulare contratti di costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari, accendere ed estinguere ipoteche, stipulare contratti di locazione ultranovennali, concludere transazioni, effettuare rinunce, nominare avvocati e procuratori, agire e resistere in giudizio per ogni questione, tanto di ordinaria che di straordinaria amministrazione, proporre querele in sede penale, costituirsi parte civile nell’interesse dell’Associazione ed, in genere, stipulare tutti gli atti e assumere tutte le obbligazioni civili inerenti e conseguenti il raggiungimento degli scopi sociali.
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di quattro ad un massimo di sette membri eletti dall’Assemblea.
ART. 19) DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.
Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni.
Dopo la scadenza del mandato, il Consiglio rimane in carica, con la pienezza dei poteri, sino al suo rinnovo da parte dell’Assemblea.
Se nel corso del periodo di carica vengono a mancare uno o più consiglieri, se rimane in carica la maggioranza dei membri componenti il Consiglio, il consigliere o i consiglieri dimissionari vengono sostituiti con altri soci, per cooptazione, con deliberazione assunta dai membri rimasti in carica.
Il o i consiglieri cooptati restano in carica sino alla prima Assemblea Ordinaria successiva alla nomina, durante la quale di dovrà procedere alla elezione del o dei consiglieri dimissionari. consiglieri eletti in sostituzione restano in carica sino alla ordinaria scadenza del Consiglio.
Se nel corso del periodo di carica vengono a mancare più consiglieri e viene meno la maggioranza dei membri componenti il Consiglio, non si fa luogo alla sostituzione dei dimissionari e i membri rimasti in carica devono provvedere alla convocazione dell’Assemblea perché proceda al rinnovo dell’intero Consiglio Direttivo.
In tal caso, il Consiglio rinnovato resterà in carica per i successivi tre anni.
Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive potrà essere dichiarato decaduto dalla carica, con deliberazione assunta all’unanimità dagli altri membri del Consiglio
ART. 20) CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell’Associazione ogniqualvolta sia necessario e, comunque, almeno una volta ogni tre mesi.
La convocazione può essere effettuata senza formalità e con qualsiasi mezzo, purché sia garantito il tempestivo avviso ai Consiglieri.
Il Consiglio è validamente costituito e può deliberare quando sia presente la metà più uno dei suoi componenti.
Le deliberazioni di sostituzione dei consiglieri venuti meno e quella di convocazione dell’Assemblea in caso di cessazione della carica di oltre metà dei consiglieri sono assunte dal Consiglio qualunque sia il numero dei suoi componenti in carica e presenti.
ART. 21) FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.
La presidenza del Consiglio Direttivo è tenuta dal Presidente dell’Associazione che sceglie fra i soci presenti il Segretario perché lo assista e rediga il verbale della riunione.
Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto un verbale da inserirsi, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nel libro dei Verbali del Consiglio Direttivo.
Tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a voto palese ed a maggioranza semplice dei votanti.
ART. 22) IL PRESIDENTE, COMPITI.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione nei confronti dei terzi, ad ogni effetto di legge. Presiede e convoca l’Assemblea, su deliberazione del Consiglio Direttivo, e il Consiglio Direttivo stesso.
Cura l’esecuzione delle Deliberazioni del Consiglio e dell’Assemblea, sottoscrive la corrispondenza sociale.
Autorizzato dal Consiglio, interviene nella stipulazione di atti, negozi e contratti spendendo il nome dell’Associazione, nomina procuratori ed avvocati, sottoscrive la proposizione di querele in sede penale, rilascia quietanze e riscuote somme per conto dell’Associazione, interviene in ogni atto con rilevanza esterna in cui debba comparire l’Associazione.
Ogni fatto od atto con rilevanza esterna compiuto dal Presidente spendendo il nome dell’Associazione si intende, nei confronti dei terzi, legittimamente imputato all’Associazione stessa, senza che ai terzi stessi possa mai essere opposto, salvo il caso di mala fede, la mancanza o carenza, in capo al Presidente, di autorizzazioni, deliberazioni o consensi di organi interni dell’Associazione al compimento dell’atto.
Resta salva, in tale caso, la responsabilità del Presidente nei riguardi dell’Associazione.
ART. 23) NOMINA DEL PRESIDENTE.
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, nel suo seno, nella prima riunione successiva alla sua nomina, o, comunque, nella prima riunione successiva al venire meno, per qualsiasi causa del Presidente stesso.
Il Presidente resta in carica quanto il Consiglio Direttivo, salvo il caso di dimissioni o revoca. Il Presidente può essere revocato dal Consiglio Direttivo, in ogni momento, con la stessa maggioranza necessaria per la nomina.
ART. 24) VICEPRESIDENTE.
Il Vicepresidente è un organo necessario dell’Associazione, è nominato dal Consiglio Direttivo, nel suo seno.
Il Vicepresidente è organo supplente del Presidente ed interviene in caso di mancanza o impedimento dello stesso, con gli stessi poteri o facoltà.
La carica di Vicepresidente può essere estesa a più soci.
Ogni fatto od atto con rilevanza esterna compiuto dal Vicepresidente spendendo il nome dell’Associazione si intende, nei confronti dei terzi, legittimamente compiuto in sostituzione del Presidente assente o impedito e, perciò, imputato all’Associazione stessa, senza che ai terzi stessi possa mai essere opposto, salvo il caso di mala fede, la mancanza o carenza del potere di intervento in sostituzione.
ART. 25) TESORIERE.
Il Tesoriere è l’organo statutario incaricato della tenuta dei rendiconti contabili dell’Associazione e della custodia delle disponibilità liquide di cassa e di banca.
Il Tesoriere è autorizzato a disporre delle somme depositate sui conti bancari dell’Associazione e allo stesso può essere delegata la facoltà di firma sui conti bancari stessi, unitamente a quella del Presidente e del Vicepresidente.
E’ personalmente responsabile della rendicontazione delle somme in entrata e di quelle in uscita.
Non può acconsentire a che vengano effettuate movimentazioni in uscita di denaro non supportate da idoneo riscontro contabile e legittima autorizzazione di spesa da parte del Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere deve tenere ordinatamente e mantenere aggiornato, secondo i principi dell’ordinata contabilità, un registro contabile, in un cui annotare cronologicamente tutti i movimenti contabili dell’Associazione.
E’ compito del Tesoriere redigere il rendiconto contabile annuale da sottoporre, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria.
ART. 26) NOMINA DEL TESORIERE.
Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo, nel suo seno, nella prima riunione successiva alla sua nomina, o, comunque, nella prima riunione successiva al venire meno, per qualsiasi causa, del Tesoriere stesso.
Il Tesoriere resta in carica quanto il Consiglio Direttivo, salvo il caso di dimissioni o revoca.
Il Tesoriere può essere revocato dal Consiglio Direttivo, in ogni momento, con la stessa maggioranza necessaria per la nomina.
ART. 27) COLLEGIO DEI REVISORI.
Il Collegio dei Revisori è un organo facoltativo dell’Associazione, può essere nominato dall’Assemblea Ordinaria ove se se ne ravvisi l’opportunità.
Il Collegio dei Revisori è organo di controllo contabile e di garanzia nei riguardi dell’Assemblea, dell’attività del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Revisori, ove nominato, è composto da tre membri, scelti fra i soci con le stesse modalità di elezione del Consiglio Direttivo.
Esso elegge al suo interno il Presidente, con le stesse modalità di elezione del Presidente dell’Associazione da parte del Consiglio. br> Il Collegio dei Revisori resta in carica come il Consiglio Direttivo e deve essere rinnovato in caso di rinnovo totale, per qualunque causa, prima della scadenza ordinaria, del Consiglio stesso.
Il Collegio dei Revisori ha facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, può effettuare in ogni momento verifiche di cassa e banca, e, in tal caso, sottoscrive il registro contabile nella riga successiva a quella occupata dall’ultima annotazione registrata al momento della verifica, attestando, o meno, la corrispondenza fra i risultati delle annotazioni e le disponibilità accertate. Deve comunque effettuare le verifiche contabili almeno ogni tre mesi.
In caso di riscontrate discordanze fra le registrazioni e le disponibilità ne dà immediata comunicazione al Consiglio Direttivo, sollecitando l’adozione di provvedimenti in merito.
Analogamente provvede nel caso riscontri altre irregolarità di gestione.
Il Collegio dei Revisori deve presentare, ogni anno, in occasione dell’Assemblea di approvazione del rendiconto contabile, una relazione nella quale da atto delle verifiche effettuate, dei loro risultati e formula un giudizio sulla regolarità della gestione contabile e patrimoniale dell’Associazione.
ART. 28) RESPONSABILITÀ.
Tutti i soci investiti di cariche sociali devono adempiere alle loro funzioni con la diligenza del buon padre di famiglia; essi rispondono dei danni causati all’Associazione per i comportamenti colposi o dolosi tenuti in violazione dello Statuto o, comunque, della regola di diligenza.
Il Consiglio collettivamente, il Tesoriere e il Collegio dei Revisori possono essere revocati, in caso di comportamento negligente, dall’Assemblea ordinaria, con deliberazione assunta con la maggioranza qualificata, da verificarsi congiuntamente, dei due terzi dei presenti e della metà dei soci.
La proposta di deliberazione di revoca di cui al comma precedente, che deve essere congruamente motivata, deve essere proposta all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria da parte del Presidente, qualora ne faccia richiesta un terzo dei soci fino all’apertura dell’Assemblea stessa, anche se non precedentemente inserita nell’OdG.
In tal caso, tuttavia, su richiesta di un terzo dei presenti, la discussione e la votazione della proposta deve essere rinviata ad una successiva Assemblea da convocarsi, a cura del Presidente e con quel solo punto all’Ordine del Giorno, non oltre i trenta giorni successivi.
ART. 29) LIBRI SOCIALI.
A cura e sotto la responsabilità del Consiglio Direttivo devono essere istituiti e mantenuti aggiornati, con annotazioni leggibili e veritiere, il libro dei Verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, il libro Soci.
Le relazioni del Collegio dei Revisori all’Assemblea, ove istituito, devono essere trascritte, in calce al verbale dell’Assemblea stessa, nel libro dei Verbali dell’Assemblea.
Tutti i libri sociali devono essere costituiti di fogli cuciti e numerati e devono essere tenuti disponibili per la consultazione da parte dei soci presso la sede sociale.
ART. 30) RINVIO.
Per tutto quanto non stabilito dal presente Statuto si rinvia alle norme di legge.
Letto, approvato e sottoscritto in calce ed intercalare a Condove, il 25 ottobre 2008